Domande frequenti sulle
misure adottate dal Governo: F.A.Q.
Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive. In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, nell’Area rossa ricade il Piemonte
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E
STRUTTURE RICETTIVE
Con la sospensione delle attività di
ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è possibile entrare
o restare in luoghi adibiti a tali attività?
È consentito entrare solo per la ristorazione con asporto, laddove
consentito fino alle ore 22, sempre con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze e nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale,evitando assembramenti.
Sono sospese le attività di somministrazione
di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri
sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione
delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di
ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività
subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
La possibilità di continuare ad erogare oltre
le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi
siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e
rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli
aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle
zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con
riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi
consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi
alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la
ristorazione solo all’interno
dell’albergo o della struttura ricettiva in
cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura
ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o
mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione
in albergo.
Nelle zone rosse le attività commerciali che
vendono generi alimentari o beni di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato
23 del Dpcm) e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto
anche di beni non inclusi nel predetto allegato?
No. Pertanto, il responsabile di ogni
attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount,
minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare
esclusivamente l’attività
di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è,
quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni
diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è
consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale,
prefestivo o festivo.
Nelle zone rosse i negozi e gli altri
esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli
alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato
23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono
proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel
rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il
trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo
stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della
consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano
nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3,
lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza
EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?
Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
SPOSTAMENTI
Quali sono le regole valide nella mia area
per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E
a trovare parenti o congiunti?
All’interno dell’area
rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni
limitrofi (inclusi quelli dell’area
gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Non è consentito
far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi
luogo, aperto o chiuso. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. È consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È comunque
consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene
di tutti.
Gli spostamenti devono essere giustificati in
qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di
dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante
autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione
alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni
sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo
adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili)
idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Posso andare ad assistere un parente o un
amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità. Nel
caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate
però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai
contatti il più possibile.
Sono separato/divorziato, posso andare a
trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i
figli minorenni presso l’altro
genitore o comunque presso l’affidatario,
oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di
aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il
tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario
(persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo
le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio
o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
È possibile spostarsi per accompagnare i
propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della
giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente
sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte
al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con
altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema
necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per
ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i
bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per
raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i
bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli
rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di
lavoro agile o di congedi.
Sono consentiti gli spostamenti per fare
visita alle persone detenute in carcere?
Gli spostamenti per fare visita alle
persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali
spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute.
In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a
distanza, ai sensi dell’art.
221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e
minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti
dalle norme dell’ordinamento
penitenziario.
Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverate in struttura detentiva ospedaliera?
Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni
Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.
Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23.
Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.
È possibile raggiungere la seconda casa?
In considerazione del divieto di spostarsi, chiarito alla FAQ n. 1, l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
Ci si può spostare per
andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a
casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della
propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito,
purché si
evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non
inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in
occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da
comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il
percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze
dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo
spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle
funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
È possibile uscire di casa
per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni
comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e
smaltimento dei rifiuti.
Posso uscire con il mio
animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza
assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
Si possono portare gli
animali domestici dal veterinario?
Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono
essere rinviati.
Si può uscire per fare una
passeggiata?
Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria,
esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente
ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti
consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato
da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per
andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita
quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti
ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con
le modalità dell’autocertificazione. In ogni caso,
tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e
quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la
passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente
autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della
distanza di un metro.
È consentito fare attività
motoria?
L’attività motoria all’aperto
è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria
abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni
altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre
vietati gli assembramenti.
L’accesso a parchi e
giardini pubblici è consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali,
e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito,
altresì, l’accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi
o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini
pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida
del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Posso utilizzare la
bicicletta?
L’uso della bicicletta è consentito per
raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono
generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la
bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa
propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per
effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno
due metri.
Posso usare l’automobile con persone non
conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di
precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del
solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al
massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti
i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può
essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un
separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della
macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella
fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.